LO STATUTO

STATUTO

 

Associazione Mediterranea Arte Cultura (AMAC)  Corrado Frateantonio.

 

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Art.1

Costituzione – Denominazione – Sede

 

  1. E’ costituita un’associazione di volontariato culturale denominata: Associazione Mediterranea Arte Cultura (AMAC) Corrado Frateantonio.
  2. Essa ha la sede in Avola Via Mameli n.61. Resta la possibilità di istituire sedi secondarie.
  3. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.

 

Art.2

Finalità

 

  1. L’Associazione ha per fini :
  • la qualificazione, il miglioramento artistico, professionale e sociale dei suoi soci, dei sostenitori e dei giovani nei campi dell’arte, della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione e della comunicazione;
  • la realizzazione, la pratica e  la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonchè la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio locale, provinciale e nazionale.
  1. L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa:
  • manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con i propri soci anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
  • convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di pittura, musica, canto, recitazione, danza, fotografia ed animazione.
  1. Per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività artistica, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e quella dei suoi soci.
  2. L’attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all’organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
  3. I servizi e le attività resi dall’Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli Enti Pubblici.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.3

Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione

 

  1. Possono aderire all’organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità .
  2. Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull’ammissione.
  3. Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  4. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
    • dimissioni volontarie;
    • non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
    • morte;
    • indegnità deliberata dal Consiglio;
    • gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione;
    • da comportamenti che la danneggiano moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

  1. L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con  Enti Pubblici e Privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

 

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

 

  1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o  per  delega,  a  svolgere  il  lavoro  preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
  2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le  quote  sociali  e  i  contributi  nell’ammontare  fissato dall’Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

Art.5

Organi

 

  1. Sono Organi dell’Organizzazione:

–   l’Assemblea;

–   il Consiglio Direttivo;

–   il Presidente.

Art.6

Assemblea

 

  1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.
  2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti;  in  tal  caso  il  Presidente  deve  provvedere  alla convocazione  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi  ad altro aderente.  In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.
  6. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

–   eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

–   eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;

–    approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;

–   approvare il bilancio preventivo;

–   approvare il bilancio consuntivo;

–    stabilire  l’ammontare delle quote associative e dei  contributi  a carico degli aderenti.

Art.7

Consiglio Direttivo

 

  1. Il Consiglio è eletto dall’Assemblea ed è composto da 8 Membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell’Organizzazione, il Vice Presidente, il Segretario.
  2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, in base alle esigenze e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi  la  riunione  deve  avvenire  entro venti  giorni  dal ricevimento della richiesta.
  3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
  4. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione  dell’Assemblea  i  bilanci  annuali preventivo e consuntivo;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel   programma   generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • assumere il personale, nei limiti imposti dall’art. 3 comma 4 L. 266/91;
  • nominare il Segretario;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
  • ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8

Presidente

 

  1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti.
  2. Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio.
  3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art.9

Segretario

 

  1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

–   provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;

–   provvede al disbrigo della corrispondenza;

  • é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali: Assemblea, Consiglio, Collegio dei Probiviri;
  • predispone lo  schema  del  progetto  di  bilancio  preventivo,  che sottopone al  Consiglio entro  il mese di  ottobre,  e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;

–   provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla  conservazione  della  documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

 

Art.10

Collegio dei Probiviri

 

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Organizzazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi.
  3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

 

Art.11

Gratuità e durata delle cariche

 

  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi. Esse hanno durata illimitata.

 

Art.12

Risorse economiche

 

  1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

–     quote associative e contributi degli aderenti;

–     contributi dei privati;

–     contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

–     contributi di organismi internazionali;

–     donazioni e lasciti testamentari;

–     rimborsi derivanti da convenzioni;

–     entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

  1. Ogni operazione  finanziaria è disposta con firme  congiunte del Presidente e del Segretario.

Art.13

Quota sociale

 

  1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
  2. I giovani di eta’ compresa fra i 18 e 23 anni hanno diritto alla riduzione del 50 % della quota associativa.
  3. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14

Bilancio

 

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

 

Art.15

Modifiche allo statuto

 

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi.

Art.16

Scioglimento

 

  1. Lo scioglimento dell’Organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
  2. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

 

Art. 17

Norma di rinvio

 

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.